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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 novembre 2021 (c.c. 23 giugno 2021), n. 39202, in relazione al delitto di cui all’art. 11 D.Igs n. 74 del 2000, ha rammentato il principio secondo il quale sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. i beni appartenenti all’imputato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in quanto costituiscano lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto (cfr. Sez.3, n. 3095 del 23/11/2016, dep. 23/01/2017, Pugliese e altri, Rv. 268986 - 01, Sez.3, n. 34798 del 04/06/2009, Bassova, Rv. 244781 - 01); mentre il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (così Sez.3, n. 10214 del 22/01/2015, dep. 11/03/2015, Chiarolanza e altri, Rv. 262754 - 01); quindi il profitto non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro - la cui sottrazione all’Erario viene perseguita – ottenuta attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere (cfr. Sez.3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust e altro, Rv. 265036 - 01). La Corte ha poi ribadito che «costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’art. 322- ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata un precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01)».