argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Interpello n. 120 del 19 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive realizzate in conseguenza della falcidia concordataria da una società in concordato preventivo con continuità aziendale indiretta. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta assimilabile alle procedure di concordato di risanamento, nell’ambito delle quali l’art. 88, comma 4-ter, TUIR riconosce un regime di detassazione parziale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione concordataria dei debiti, con conseguente applicabilità di tale regime anche alle sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia dei debiti realizzata nell’ambito di un concordato con continuità aziendale indiretta. Con riferimento alla parte della sopravvenienza attiva non rilevante fiscalmente, questa si determina sottraendo dalla stessa l’ammontare delle perdite, pregresse e di periodo di cui all’art. 84 TUIR, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, delle perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’art. 117 TUIR e non ancora utilizzate, della deduzione di periodo e dell’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica (cd. ACE), degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4, TUIR.