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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 ottobre 2021 (c.c. 21 settembre 2021), n. 39163, ha rammentato l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, secondo il quale limitatissima è la rilevanza della crisi di impresa ai fini della esclusione della colpevolezza per il reato di omesso versamento di IVA, non potendosi escludere la colpevolezza del contribuente sulla base di una crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967). Aggiunge la Corte che l’omesso versamento dell’IVA per mancato incasso causato da inadempimento contrattuale dei propri clienti è ininfluente ai fini della esclusione della colpevolezza, in quanto l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (così, ad esempio, Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, Mattiazzo, Rv. 278909-01, e Sez. 3, 38594 del 23/01/2018, M., Rv. 273958). Ancora, ha precisato che l’omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non può essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, il quale impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Moffa, Rv. 274319-01).