argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 dicembre 2021, n. 39765, ha affermato che il marchio europeo, anche se valido, deve considerarsi debole nel caso in cui vi sia un collegamento logico con il prodotto o servizio cui è legato anche se soltanto per una parte dell’Unione Europea e delle lingue usate negli Stati membri. Nel caso de quo, una società a responsabilità limitata operante nel settore dei vini conveniva in giudizio una fattoria rea di aver commercializzato una bevanda da lei prodotta con un particolare nome e, di conseguenza, di aver contraffatto il proprio marchio. L’attrice richiedeva il risarcimento del danno, la restituzione degli utili e il ritiro del prodotto. Il ricorso veniva respinto sia in primo sia in secondo grado. La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha sottolineato, in primo luogo, come i marchi debbano distinguersi in forti, nel caso in cui essi siano costituiti da elementi fantasiosi non aventi collegamenti concettuali con il prodotto o servizio contraddistinto, e deboli, nel caso in cui vi siano palesi elementi concettuali riconducibili al prodotto o servizio commercializzato. In tal caso, non assume rilevanza che il prodotto o servizio sia commercializzato soltanto in una parte dell’Unione Europea poiché la natura del marchio rimane la medesima.