<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - S.R.L. unipersonale: configurabile la responsabilità amministrativa da reato

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 dicembre 2021, n. 45100, si è espressa per ciò che concerne la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e delle società e associazioni prive di personalità giuridica, sottolineando come la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2001 possa trovare applicazione anche per le s.r.l. unipersonali. Nel caso de quo, la Suprema Corte cassava con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale di Pescara aveva annullato la misura cautelare del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione assunta dal G.I.P. nei confronti di tre differenti società a responsabilità limitata indiziate dell’illecito ex artt. 21-25 d.lgs. n. 231/2001. Preliminarmente, la Corte di Cassazione ha sottolineato come vi sia la necessità di contrastare la creazione di persone giuridiche di ridotte dimensioni aventi lo scopo di limitare i rischi economici e normativi; a tale fine deve essere stabilito se, in presenza di società unipersonali a responsabilità limitata, vi siano le basi per affermare la responsabilità dell’ente nel caso di integrazione dei reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001. Tale accertamento «non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, […] quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quella della persona fisica che lo “governa”, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente – di fatto inesigibile - da quella dell’unico socio. Un accertamento secondo i criteri dettati dal d.lgs. n. 231 del 2001 di imputazione oggettiva e soggettiva del fatto della persona fisica all’ente, in cui la dimensione sostanziale interferisce con quella probatoria, in cui assume rilievo la distinzione e la distinguibilità fra l’interesse della società e quello della persona fisica del rappresentante […]». La questione non si pone in caso di società unipersonale partecipata da società di capitali o società unipersonale la cui complessità e patrimonializzazione permettono la chiara identificazione di distinti centri d’imputazione d’interessi. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha evidenziato come sia stato effettuato «un ragionamento viziato, in cui nessuna indicazione è stata fornita su come nel tempo dette società abbiano operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura operativa, su quali siano stati i rapporti tra esse e l’unico socio, quale sia stata l’attività in concreto posta in essere, se sia distinguibile un interesse della società da quello del socio unico».