argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 maggio 2021, n. 4238, ha chiarito che se nell’atto di citazione ex art. 146 art. 146 del r.d. 267/1942 il curatore non fornisce una specificazione in merito, si presume che egli intende esperire sia l’azione di responsabilità sociale, sia quella dei creditori sociali. Il Tribunale ha rammentato che, gravando sul curatore l’onere di provare che non sia spirato il termine quinquennale di prescrizione dell’azione – che per l’azione di responsabilità dei creditori sociali decorre dalla percepibilità oggettiva dell’insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti –, si presume che il termine di prescrizione decorra dalla data di fallimento. Gli amministratori possono comunque fornire prova contraria; nel caso in esame, in particolare, la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è stata ritenuta idonea a rendere nota la situazione patrimoniale ai creditori, in quanto pubblicata al registro delle imprese.