argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 giugno 2021, n. 31659, depositata il 23 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’esigibilità dei crediti oggetto di contestazione giudiziale in sede di esecuzione di un concordato preventivo omologato. In particolare, ha affermato che l’accertamento dell’esigibilità dei crediti, ovvero dei diritti e obblighi dei creditori concordatari – quali le questioni relative all’esistenza, all’ammontare o il rango dei crediti –, non compete al tribunale fallimentare che ha omologato il concordato, ma all’ufficio giudiziario individuato sulla base della competenza territoriale e del valore del giudizio.