Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Precisazioni sull’applicazione dell’art. 56 l.f. e preclusione della compensazione con il credito acquistato successivamente alla dichiarazione di fallimento, anche se già scaduto

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 settembre 2021, n. 37734, depositata in data 1° dicembre 2021, ha precisato che il divieto di cui all’art. 56, comma 2, l.f. di compensazione dei crediti acquistati per atto fra vivi successivamente alla dichiarazione di fallimento – nel caso in esame l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – o nell’anno anteriore vale sia per crediti scaduti, sia per crediti non scaduti, seppur la norma faccia espressa menzione solo a questi ultimi.