argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 settembre 2021, n. 37064, depositata in data 26 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al termine di definizione della procedura fallimentare. Ha, in particolare rammentato che l’art. 16 l.f. impone di fissare – nella sentenza che dichiara il fallimento – l’udienza di esame dello stato passivo entro 120, o 180 giorni per procedure di particolare complessità, mentre l’art. 101 l.f., fissando le regole per l’ammissione delle domande tardive, prevede che possono essere presentate nel maggior termine di 18 mesi dall’esecutività dello stato passivo, ma la sentenza dichiarativa di fallimento deve motivare la proroga di entrambi i suddetti termini.