argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 21 luglio 2021, n. 2323, ha affermato che sussiste continuità tra procedura concordataria e procedura fallimentare, ancorché la proposta concordataria sia stata omologata. Il presupposto, affinché possa parlarsi di consecuzione tra procedure, è che la dichiarazione di fallimento sia stata contestuale alla risoluzione del concordato preventivo. Il periodo sospetto di sei mesi per l’esercizio dell’azione revocatoria – chiariscono i giudici meneghini – decorre della data di iscrizione al registro delle imprese della domanda di concordato preventivo.