argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 26 ottobre 2021, ha chiarito che, nel caso in cui l’omologazione della proposta concordataria non sia divenuta definitiva – in quanto oggetto di revoca in appello – e sia intervenuta la dichiarazione di fallimento, l’assuntore del concordato preventivo, qualora il suo intervento nella procedura concordataria fosse subordinato al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, non è obbligato in solido con il debitore al pagamento delle spese prededucibili (tra cui il compenso dell’attestatore), sorte in funzione del concordato.