Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Emissione della nota di variazione IVA solo in caso di definitiva infruttuosità nei concordati avviati ante Decreto Sostegni-bis.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 801 del 3 dicembre 2021, ha chiarito che le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni-bis (d.l. n. 73/2021) in tema di variazione IVA in caso di assoggettamento del committente a procedure concorsuali, trovano applicazione solo nei concordati preventivi avviati successivamente all’entrata in vigore (25 luglio 2021) del decreto. Pertanto, per le procedure concordatarie avviate in data antecedente, la nota di variazione IVA potrà essere emessa solo successivamente all’accertata definitiva infruttuosità della procedura concorsuale. Il d.l. 73/2021 – si rammenta – ha introdotto all’art. 26 del d.p.r. 633/1972 il comma 3-bis che, tra l’altro, prevede la possibilità di emissione della nota di credito per il recupero dell’IVA già dalla data in cui il committente è assoggettato alla procedura concorsuale (oltre che dalla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato).