argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 ottobre 2021, n. 39123, depositata in data 9 dicembre 2021, ha stabilito che può essere ammessa al passivo la domanda del creditore basata su di un mero riconoscimento di debito ad opera del debitore poi dichiarato fallito. La ricognizione del debito, per la sua natura confermativa del rapporto obbligatorio preesistente, dispensa il destinatario dall’onere di provare l’esistenza e la validità del rapporto in parola. Pertanto, in caso di fallimento del debitore, spetta al curatore (successore ex lege nella gestione dei rapporti del fallito) contestare l’eventuale inesistenza ovvero invalidità del rapporto, con onere probatorio sul punto in capo al medesimo. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, in tema di opposizione allo stato passivo, i termini per proporre ricorso per cassazione decorrono, nel solo caso in cui venga data lettura del decreto (nella sua integralità) alla presenza delle parti in udienza, dall’udienza stessa; in caso contrario, i termini decorrono dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria.