argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 novembre 2021, n. 44666, depositata in data 2 dicembre 2021, in tema di bancarotta documentale, ha precisato che l’assunzione solo formale della carica di amministratore di diritto non consente un’automatica esenzione dall’integrazione dei reati di bancarotta (documentale, semplice o fraudolenta), in quanto chi ricopre tale carica è tenuto alla corretta tenuta della contabilità e della sua conservazione. In base alle indicazioni della Suprema Corte, ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta documentale, occorre che l’amministratore di diritto abbia una concreta ed effettiva consapevolezza dello stato delle scritture e – per le ipotesi di reato per le quali è richiesto il dolo specifico – una condotta tale da impedire la ricostruzione economico-patrimoniale, procurando un ingiusto danno ai creditori, a vantaggio di altri.