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La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 6 settembre 2021, pubblicata in data 16 dicembre 2021, n. 26299, è intervenuta in tema di verifica ai fini usura nei rapporti di apertura di credito in conto corrente, chiarendo che – ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. – occorre tenere conto delle modifiche intervenute nelle pattuizioni originarie, in forza della clausola c.d. ius variandi ex art. 118 t.u.b. La Corte ha, infatti, ribadito che tali modifiche hanno piena valenza contrattuale e comportano la sostituzione della nuova condizione economica a quella ab origine convenuta, con la conseguenza che rilevano ai fini dell’accertamento dell’ipotesi di usura.