argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
Articoli Correlati: ausiliaria socio-assistenziale non vaccinata - aspettativa non retribuita - illegittimità
Con la sentenza 15 settembre 2021 il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittimo il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita di una ausiliaria socio-assistenziale per il mancato adempimento della vaccinazione anti COVID-19. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a verificare l’esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall’altro, con la tutela della salubrità dell’ambiente di lavoro, in quanto non comportanti il rischio di diffusione del contagio da COVID-19, rappresentando la sospensione del lavoratore l’extrema ratio. L’onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di sospensione del rapporto per impossibilità temporanea della prestazione è, dunque, analogo a quello previsto per il caso di licenziamento per impossibilità definitiva della prestazione (i.e. impossibilità del c.d. repechage).