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Il T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, con sentenza 17 dicembre 2021, n. 3812, ha ritenuto che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento con il quale la P.A., nel riscontrare l’istanza di un privato, tendente ad ottenere lo svincolo, ai fini del pagamento, delle somme dovute dall’Amministrazione a titolo di indennità di espropriazione, ha richiesto alla parte istante la produzione di uno specifico documento (nella specie, si trattava dell’autorizzazione al pagamento delle somme dell’avente diritto di ipoteca); trattasi, infatti, di controversia riguardante la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, attribuita al giudice ordinario, già dall’art. 34, d.lgs. 80/1998 e oggi dall’art. 133 comma 1, lett. g del cod. proc. amm., che fa salva la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie dinanzi citate.