argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, con sentenza 3 gennaio 2022, n. 19, ha ritenuto irricevibile, in quanto tardivo, un ricorso tendente ad ottenere l’annullamento in sede giurisdizionale di un permesso di costruire, nel caso in cui: a) il cartello previsto dall’art. 20, co. 6, d.p.r. n. 380 del 2001, recante gli estremi del titolo edilizio, l’indicazione della tipologia di lavori assentiti e la riproduzione grafica dell’erigendo fabbricato in tutta la sua definitiva consistenza planovolumetrica, sia stato apposto presso il cantiere tempestivamente, o, comunque, contestualmente all’inizio dei lavori; b) l’impugnazione sia stata proposta a distanza di oltre un anno dall’inizio dei medesimi lavori. In tal caso, infatti, in ragione della descrizione dei lavori indicata nel cartello di cantiere (che poteva essere agevolmente percepita nella sua potenziale lesività ed illegittimità), e della conseguente piena conoscenza dell’intervento progettato, nonché della possibilità di valutarne l’eventuale incidenza lesiva sulla propria sfera giuridica da parte del controinteressato, deve ritenersi che i termini per la proposizione del ricorso hanno iniziato a decorrere, sostanzialmente, dall’apposizione stessa del cartello.