argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30755 del 29 ottobre 2021, ha stabilito che non può configurarsi una responsabilità diretta dell’amministratore/liquidatore in relazione al pagamento delle imposte evase da una società a responsabilità limitata, in quanto si deve “escludere una responsabilità solidale dell'amministratore e liquidatore nell'obbligazione tributaria di una società di capitali”. Infatti, secondo la Corte, “l’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società”. Nondimeno, “la particolare ipotesi di responsabilità posta dall'art. 36 d.P.R. 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti”.