<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Responsabilità del presidente del collegio per il reato di indebita compensazione

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La V Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40324 del 9 novembre 2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di responsabilità dei sindaci di società per il reato di indebita compensazione della società. Nel caso di specie, il presidente del collegio sindacale era stato condannato dal GIP a presentarsi agli organi giudiziari con il divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno. Con il ricorso in Cassazione il professionista lamentava il fatto che il consenso espresso dal collegio non era vincolante ai fini dell’operazione e non spiegandosi peraltro perché la contestazione fosse stata effettuata al solo ricorrente e non anche agli altri due componenti del collegio sindacale, al notaio rogante l'atto ed al professionista, che aveva redatto, ex art. 2465 c.c., la perizia di stima del compendio aziendale oggetto di compravendita. Nel ricorso si evidenziava inoltre che il collegio sindacale presieduto dal ricorrente aveva deliberato l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, ex art. 2409 c.c., e che un eventuale dissenso all'acquisto del ramo di azienda non avrebbe comunque potuto produrre effetti pratici, non essendo peraltro emersi elementi concreti di assoggettamento o di dolosa cooperazione del ricorrente con l'ispiratore delle operazioni illecite. Si aggiungeva, ancora, che l'ordinanza impugnata non conteneva alcun riferimento al dolo del ricorrente, né alle specifiche esigenze di prevenzione da fronteggiare mediante le misure cautelari applicate. I Giudici del palazzaccio hanno ritenuto infondato il ricorso in quanto era ragionevole concludere che il sindaco di una società che esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, commesso mediante l'utilizzo dell'indicato credito fittizio. La Suprema Corte evidenzia infine che, perché possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato, occorre anche il dimostrare la colpevolezza di quest’ultimo, e, quindi, è necessario sempre accertare che lo stesso abbia agito nella consapevolezza sia dell'inesistenza del credito IVA, sia della strumentalità dell'acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione.