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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 27 ottobre 2021 (c.c. 23 settembre 2021), n. 38444, ha confermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000, nonché ex artt. 416 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000, per gli addetti ad uno studio commerciale, i quali predisponevano indicazioni contabili finalizzate a consentire ai clienti dello studio di evadere le imposte sui redditi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, ritenendo che la documentazione sequestrata e le intercettazioni costituissero prova del fatto che gli imputati ricorrenti non si limitassero a svolgere un’attività meramente esecutiva di compilazione delle dichiarazioni fiscali utilizzando i documenti, ancorché fittizi, che venivano loro consegnati dagli altri imputati, bensì partecipavano attivamente al sistema organizzato dal coimputato, consistente nell’abbassare i redditi da dichiarare mediante l’utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti che venivano emesse per gli importi calcolati ed indicati dai ricorrenti stessi, per ottenere la riduzione del carico fiscale già programmato. In particolare la Corte ha ritenuto corretta la indicazione della Corte di merito di prospetti, compilati dai ricorrenti ed inviati ai correi con la dizione “fatture da ricevere”, quale prova della consapevolezza in capo ai ricorrenti medesimi del fatto che si trattava di fatture che corrispondevano non a costi realmente sostenuti, ma a costi che si sarebbero dovuti indicare nelle dichiarazioni dei redditi e che erano stati preventivamente dai medesimi calcolati.