<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Sugli obblighi gravanti sul committente (anche privato)

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 46833 del 22 dicembre 2021 (ud. 24 novembre 2021), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha chiarito che «sebbene nell’ipotesi di conferimento di appalto da parte di committente non professionale, l’appaltante non sia effettivamente tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare il verificarsi di infortuni, posto che ciò implicherebbe una formazione del cittadino comune non prevista dall’ordinamento, che la pretende nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti dal medesimo designati o comunque di soggetti professionalmente deputati ad assicurare la sicurezza delle lavorazioni, non può dirsi, nondimeno, che su di lui non gravi alcun obbligo. Ciò che la legge pone a carico del committente privato, infatti, è innanzitutto l’obbligo di ‘scegliere’ adeguatamente l’impresa, quest’onere consistendo nel verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A, dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008. Allorquando l’azienda sia scelta secondo siffatti criteri, di natura oggettiva, non può ritenersi la ‘mala electio’ da parte del committente non professionale, ciò esonerandolo da ulteriori controlli ed ingerenze nei lavori, che potrebbero sinanco condurlo ad assumere una ‘responsabilità per ingerenza’. Se, tuttavia, la scelta dell’impresa non avviene con questi criteri il committente assume su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che l’assenza del conferimento dell’incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto ‘adeguato’ non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti a quelle opere, i quali debbono comunque essere garantiti. Dunque, la ‘mala electio’ dell’esecutore si trasforma, in sostanza, nell’ingerenza nei lavori, posto che può determinarne lo svolgimento in condizioni di ‘insicurezza’. Con la conseguenza dell’assunzione diretta della posizione di garanzia da parte del committente. Ma, costituisce obbligo del committente, in quanto tale, anche quello di curare che tutti i lavori, ancorché […] non si svolgano contestualmente, […] siano affidati ad un soggetto determinato e da questo curati, sicché ogni attività svolta al di fuori dell’incarico conferito, sulla base di un’estemporanea richiesta del committente, costituisce ingerenza del medesimo nei lavori, con conseguente assunzione diretta della posizione di garanzia in relazione ai rischi a quella attività collegati».