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La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2022, n. 1200, in tema di liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2289 c.c., ha precisato che il diritto del credito inizia a prescriversi dallo spirare dei sei mesi indicati dalla norma in questione. Nello specifico, il temine indicato dall’art. 2289, comma 4, c.c. è da intendersi a beneficio del debitore – “il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine” –, mentre il socio non può esigere la prestazione dovuta in epoca anteriore. La Suprema Corte ha inoltre precisato che il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l’adempimento, ai sensi dell’ultimo comma cit. art. 2289 c.c., e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto di società, “ciò sull’evidente presupposto che l’obbligazione divenga a quella data esigibile, come richiede l’art. 1219, n. 3, c.c.”. La prescrizione, quindi, inizia il suo corso da quando la prestazione dovuta al creditore diventa esigibile.