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La Corte di Cassazione, con sentenza del 19 gennaio 2022, n. 1516, si è espressa in tema di responsabilità degli amministratori, in caso di restituzione del finanziamento soci prima di soddisfare gli altri creditori sociali. Nel caso di specie, il curatore proponeva azione di responsabilità verso gli amministratori per aver restituito un finanziamento soci, in danno degli altri creditori sociali. Veniva, inoltre, qualificato come amministratore di fatto uno dei soci finanziatori (il marito della amministratrice) per aver sottoscritto un contratto. Quest’ultimo proponeva ricorso sostenendo di non poter essere qualificato come amministratore di fatto; su tale aspetto la Suprema Corte ha precisato che non è sufficiente “il compimento episodico e frammentario di singoli atti gestori” essendo necessario che le funzioni gestorie svolte dall’estraneo si traducano “nel compimento stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell’amministratore”. Per quanto concerne la restituzione del finanziamento dei soci, gli amministratori rilevavano che con la vendita dell’unico bene avevano saldato i debiti compresi quelli verso i soci, i quali risultavano essere gli unici creditori della società. Il potenziale debito verso la ex dipendente per rivendicazioni salariali e per illegittimo licenziamento non poteva essere noto agli amministratori, non essendo intervenuta alcuna notifica dell’atto di precetto. Tale motivo è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione in quanto gli amministratori hanno comunque “la possibilità e l’obbligo di conoscere e valutare la situazione creditoria e debitoria della società”, compreso il potenziale debito verso l’ex dipendente.