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La Corte di Appello di Trento, con sentenza dell’11 maggio 2021, ha affermato che gli amministratori, in caso d’ispezione disposta ai sensi dell’art. 2409 c.c., possiedono la facoltà di proporre reclamo contro tale provvedimento, avendo i medesimi ricevuto notifica della denuncia ed essendosi costituiti per proporre le proprie difese e dimostrare la correttezza del proprio operato. Essi risultano portatori di un interesse giuridicamente rilevante nella fattispecie descritta, essendo sottoposti ad effetti indiretti scaturenti da un’astratta prospettiva di un’azione di responsabilità in caso di nomina di un amministratore giudiziario. Tale aspetto risulta rilevante ai fini della legittimazione a proporre reclamo, poiché l’art. 2409 c.c. non prevede la presenza di “parti” in senso proprio ma permette la partecipazione dei “soggetti interessati”.