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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota del 29 dicembre 2021, n. 19740, ha ricordato come vi sia l’obbligo di redazione del bilancio secondo le forme previste dal codice civile per gli enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma d’impresa commerciale. Gli altri ETS, invece, devono seguire le indicazioni contenute all’art. 13 d.lgs. n. 117/2017 il quale prevede che il bilancio sia composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione sulla missione. Per la redazione dei documenti citati si deve fare riferimento ai modelli contenuti nel D.M. n. 39/2020, i quali devono essere utilizzati a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 18 aprile 2020. Ciò significa che gli ETS aventi esercizio coincidente con l’anno solare dovranno utilizzare i modelli a decorrere dal bilancio 2021. I nuovi schemi devono essere utilizzati dagli enti del Terzo Settore considerati «nella loro accezione più generale», intendendo con ciò anche le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS iscritte nei rispettivi registri. Con riferimento a quest’ultimi enti, il fatto che essi siano soggetti sia alle agevolazioni previste dal d.lgs. 460/1997 sia a quelle previste dal Codice del Terzo Settore comporta l’obbligatoria applicazione dell’art. 13, in coerenza con quanto già affermato nella Nota ministeriale n. 11029 del 3 agosto 2021. La Nota in esame fornisce precisazione in merito alla compilazione dei modelli da parte delle ONLUS: i) nella voce “attività di interesse generale” dovranno essere collocate, nel periodo transitorio, le “attività istituzionali” di cui all’art. 10 d.lgs. n. 460/1997; ii) nella voce “attività diverse” dovranno essere inserite quelle che per le ONLUS sono le c.d. “attività connesse” ai sensi dell’art. 10, comma 5 d.lgs. n. 460/1997. In tale contesto, quindi, viene imposta la precettività di quanto disposto dall’art. 13 C.T.S. anche nei confronti delle ONLUS: l’art. 101, commi 1 e 2 C.T.S., infatti, consente «agli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 460/1997, ma anche dalle ulteriori previsioni, già vigenti, contenute nel Codice». Viene garantito, quindi, il rapporto di continuità tra il Codice del Terzo Settore e il d.lgs. 460/1997. In conclusione, le ONLUS hanno l’obbligo, a partire dall’anno 2021, di redigere il bilancio secondo gli schemi definiti dal Codice del Terzo Settore, ma soltanto quelle iscritte al RUNTS dovranno depositarlo presso il Registro Unico del Terzo Settore.