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La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 aprile 2021, n. 41511, depositata il 27 dicembre 2021, è tornata sul tema dell’impugnazione di crediti tempestivi da parte di creditori che hanno presentato domanda tardiva. In particolare, la Suprema Corte, ha ribadito la possibilità per il creditore che ha proposto domanda tardiva di impugnare lo stato passivo tempestive entro il termine di cui all’art. 99, comma 1, l.f. o – richiamando la precedente pronuncia n. 8869/2017 – entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività in applicazione dell’art. 327 c.p.c. se il creditore dimostra di non aver avuto conoscenza del fallimento. La Corte di Cassazione afferma, inoltre, che l’interesse del creditore che ha depositato domanda tardiva ad impugnare crediti ammessi tempestivamente sorge dal momento di proposizione della propria domanda (quindi anche se non ancora ammessa al passivo) e viene meno se il credito oggetto di contestazione viene soddisfatto prima dell’esame della domanda tardiva medesima o se viene accertata la mancanza dei presupposti per l’ammissione del credito proposto tardivamente.