argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 novembre 2018, n. 30822, ha ribadito che nel giudizio di ripetizione d’indebito nei confronti della banca, l’onere di produrre gli estratti conto per l’intero periodo di rapporto cui si riferisce la domanda incombe sul correntista. In particolare, l’attore è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, sia della mancanza – rispetto ad essi – di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.