argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 settembre 2021, n. 538, depositata il 12 gennaio 2022, ha affermato che incorre nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, con integrazione del dolo cd. del terzo concorrente, il professionista (nel caso di specie, un commercialista), che percepisce dalla società cliente, poi dichiarata fallita, compensi esorbitanti, sia rispetto alla prestazione effettivamente svolta sia in termini di ragionevolezza imprenditoriale. La condotta de qua – chiarisce la Suprema Corte – è suscettibile di essere causalmente collegata al reato distrattivo, indipendentemente dell’esistenza di una pronuncia in sede civile favorevole al professionista in ordine alla debenza dei compensi. Inoltre, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo (dolo), è sufficiente la consapevolezza di causare un depauperamento patrimoniale del cliente a danno dei creditori, mentre non è necessaria la conoscenza del suo stato di dissesto.