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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 ottobre 2021, n. 608, depositata l’11 gennaio 2022, è intervenuta in tema di esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l.f. In particolare, la Suprema Corte – a conferma dell’orientamento giurisprudenziale nel tempo formatosi – ha affermato che devono considerarsi esenti da revocatoria fallimentare i pagamenti, ancorché effettuati in difformità alle scadenze contrattualmente convenute tra le parti, che presentano le seguenti caratteristiche: i) devono essere stati eseguiti in conformità ad una prassi commerciale consolidata e accettata da entrambe le parti; ii) i mezzi di pagamento utilizzati devono essere ordinari, ossia tipici dell’attività di impresa; iii) oggetto di pagamento devono essere beni o servizi attinenti l’attività d’impresa, con esclusione – quindi – di operazioni straordinarie, ossia estranee all’oggetto sociale. Solo in presenza di tali elementi il pagamento può essere considerato effettuato “nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso” e essere esente da revocatoria. Infine, in punto di onere della prova, è la parte destinataria dell’azione revocatoria a dover provare che il pagamento ricevuto è stato effettuato secondo “termini d’uso” nell’accezione sopra esposta.