<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Cessione del credito e prova dell’anteriorità della cessione

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 27 ottobre 2021, n. 2217, depositata il 25 gennaio 2022, ha precisato che, in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario del credito, ai fini dell’insinuazione al passivo, è tenuto a provare esclusivamente l’esistenza e l’anteriorità del credito rispetto all’apertura del concorso, mentre non è richiesta – ai fini dell’opponibilità del credito – la prova dell’anteriorità della cessione. L’art. 45 l.f., secondo cui «Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori» trova, infatti, applicazione solo in caso di fallimento del debitore cedente.