argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: concordato preventivo - istanza di fallimento pendente - art. 22 d.l. 118/2021.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 10 dicembre 2021, in applicazione dell’art. 22 d.l. 118/2021, ha concesso il termine massimo di 120 giorni per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sebbene fosse pendente istanza di fallimento nei confronti del debitore proponente.