Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Art. 22 d.l. 118/2021: concedibile il termine massimo per il deposito della proposta di concordato anche con istanza di fallimento pendente.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Torino, con decreto del 10 dicembre 2021, in applicazione dell’art. 22 d.l. 118/2021, ha concesso il termine massimo di 120 giorni per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sebbene fosse pendente istanza di fallimento nei confronti del debitore proponente.