argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte all’art. 26 d.p.r. 633/1972 dal cd. Decreti Sostegni bis. In particolare, è stato rammentato che, per le procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021, il cedente/prestatore ha facoltà di emettere la nota di variazione I.V.A. dalla data di apertura della procedura concorsuale ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la rettifica. Nel caso in cui detto termine sia spirato e la variazione I.V.A. non operata per cause imputabili al cedente/prestatore, non sarà possibile avvalersi della dichiarazione integrativa “a favore” per il recupero dell’I.V.A. Inoltre, la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – non preclude il diritto ad emettere la nota di credito. Infine, dal punto di vista del cessionario/committente, è stato precisato che il curatore non è tenuto all’annotazione nei registri I.V.A. della nota di credito ricevuta, cosicché l’imposta non riversata resta definitivamente a carico dello Stato. L’obbligo di registrazione della nota di variazione persiste, invece, negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. e nei piani attestati di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.f.