argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 novembre 2018, n. 30885, ha ribadito che, in materia di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte della banca non comporta la nullità del contratto per difetto della forma scritta ex art. 117, comma 3, T.U.B., giacché il consenso dell’istituto di credito si può desumere alla stregua di atti o comportamenti concludenti. Il requisito di forma è pertanto da intendersi in senso funzionale e non strutturale.