argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 dicembre 2021, n. 39769, ha affermato che – in tema di segnalazioni alle società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte dal t.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016 – il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso del debitore che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo. Ne consegue che dalla mancanza di prova al perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi invece finanziamenti non destinati ai termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo.