argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
Articoli Correlati: prescrizione - decorrenza - fallimento
La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 gennaio 2022, n. 621, ha affermato che, ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, nel caso di pagamento effettuato in favore di un terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento del creditore, non si può non tener conto della natura relativa dell’inefficacia prevista dall’art. 44 l.f., la quale, pur comportando la nullità degli atti compiuti dal fallito, non opera erga omnes, ma può essere fatta valere soltanto dal curatore, in quanto volta a preservare l’integrità dell’attivo, a salvaguardia della par condicio creditorum.