argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con il messaggio 23 dicembre 2021 n. 4624, con riferimento all’applicazione del differimento dei termini relativi alla richiesta ed erogazione dei trattamenti di Cassa integrazione emergenziale Covid-19, di cui all’art. 11-bis del D.L. n. 146/2021, c.d. decreto Fiscale, l’INPS ha fornito le indicazioni per il conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta scaduto il termine decadenziale tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, precisando che verrà differito in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio. In conseguenza del differimento, potranno verificarsi le seguenti casistiche: le aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità; per le aziende che hanno già esposto il conguaglio oltre la data di scadenza originaria, la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli, generando una nota di rettifica.