argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, con ordinanza 13 gennaio 2022, n. 137, ha affermato che devono essere respinte le istanze di misure cautelari in riferimento all’applicazione dei provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, con oggetto l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 del personale scolastico e dell’informativa sul trattamento dei dati personali degli stessi, al fine di verificare il rispetto dell’obbligo. La richiesta di misure cautelari appare non supportata dal requisito di un pregiudizio grave ed irreparabile. Il ricorso è volto all’impugnazione di mere circolari interne adottate dal Ministero dell’Istruzione con le quali si forniscono agli uffici le modalità operative in ordine ad adempimenti previsti dalla fonte legislativa, di talché non si configura rispetto agli atti impugnati alcuna effettiva lesione della sfera giuridica dei ricorrenti. Il danno che potrebbe scaturire dai provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere la specifica attività lavorativa avrebbe comunque natura meramente patrimoniale, sarebbe delimitato ad un definito e ridotto periodo temporale previsto a livello normativo (non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 44/2021) e potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito non essendo impedito ai soggetti non vaccinati di lavorare