<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - L’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con la circolare 11 dicembre 2018 n. 19, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità attuative delle previsioni contenute nell’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018, c.d. “Decreto Genova”, in materia di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro autorizzata, e dal pagamento del contributo di licenziamento (c.d. “ticket di licenziamento”) per gli anni 2020 e 2021, in favore delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che usufruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018. Con riferimento all’esonero dal pagamento del contributo di licenziamento, lo sgravio è pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.