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Il D.L. n. 146/2021 (Fisco-Lavoro), convertito con modifiche in legge n. 215/2021, ha modificato l’art. 1 del D.P.R. n. 695/1996, che disciplina la tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino. In particolare tale modifica ha riguardato la conversione dei limiti imposti dalla norma da lire in euro. La lettera d) dell’art. 14, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, impone alle società, agli enti e agli imprenditori commerciali, di tenere le scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente vengono superati congiuntamente i seguenti limiti: - l’ammontare dei ricavi di cui agli articoli 57 e 85 TUIR è superiore a 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 euro; - il valore complessivo delle rimanenze, di cui agli articoli 92 e 93 TUIR, è superiore a 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 euro. Per effetto delle modifiche introdotte la D.L. Fisco-Lavoro, i limiti relativi al superamento delle soglie per la tenuta obbligatoria delle scritture contabili di magazzino vengono aggiornate rispettivamente a 5,164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.569 euro) e a 1,1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,8 euro).