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Articoli Correlati: abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) - omessa vigilanza su conflitto d’interessi in subappalto - esclusione
La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2022 (ud. 11 novembre 2021) n. 1606, pronunciandosi in relazione a fattispecie antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha affermato che non è configurabile il delitto di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 c.p., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, nel caso in cui il Responsabile unico del procedimento, nel rilasciare un’autorizzazione al subappalto di lavori pubblici, ometta di vigilare sull’esistenza di un conflitto di interessi tra società assegnataria e società subappaltatrice in ragione di un rapporto di compartecipazione societaria, non essendo egli tenuto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad alcun obbligo di verifica dell’assetto societario della ditta subappaltatrice né essendo previsti correlativi oneri di comunicazione al riguardo da parte della società appaltatrice alla stazione appaltante.