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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1348 del 14 gennaio 2022 (ud. 25 novembre 2021), nell’ambito di un procedimento per i delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha ricordato che ai fini del concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all’art. 416 c.p. è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, con la conseguenza che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell’art. 260 D. Lgs. 152/2006 (ora 452 quaterdecies c.p.) con quella richiesta per la configurabilità dell’associazione per delinquere, poiché tale ultimo reato richiede la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal menzionato art. 260 D.Lgs. 152/06. (Cfr. Cass. Pen. Sez. III 52633/17).