<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - L’installazione del ponteggio rientra nel POS.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Suprema Corte, con la sentenza della Quarta Sezione penale n. 3299 del 31 gennaio 2022 (ud. 21 gennaio 2022), ha precisato che «le operazioni di pulitura dell’area ove deve essere posizionato il ponteggio [devono] costituire materia oggetto del Piano Operativo di Sicurezza, trattandosi di operazioni prodromiche alle lavorazioni edilizie vere e proprie». Al riguardo, è stato osservato che dalla disamina delle disposizioni di cui all’art. 96, comma 1, lettera G, del d.lgs. n. 81/2008 e all’art. 89, comma 1, lettera H dello stesso decreto, a cui il citato articolo 96 fa rinvio e, soprattutto, dalle indicazioni provenienti dall’allegato XV del decreto medesimo, «si ricava che non solo non vi è alcuna distinzione, nell’oggetto del POS (e anche del PSC) fra i lavori da eseguirsi in cantiere e quelli propedeutici agli stessi […]; ma, in aggiunta a ciò, all’allegato XV.2, recante Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere di cui al punto 2.2.1., si indicano anche i manufatti interferenti o sui quali intervenire, sì che l’analisi dei rischi connessi […] deve certamente formare oggetto del piano operativo di sicurezza».