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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 10 gennaio 2022 (ud. 07/12/2021), n. 348, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale “i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223, co. 1, L.F.) e quello di bancarotta impropria (art. 223, co. 2, n. 2, L.F.) hanno ambiti applicativi diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.”. La Corte ha inoltre affermato che la sussistenza del nesso eziologico richiesta dal reato di bancarotta impropria non è inficiata dalla presenza di concause (art. 41 c.p.) preesistenti e/o dal fatto che l’operazione dolosa posta in essere abbia aggravato un dissesto già in atto.