Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Ne bis in idem: la definitività del processo per un reato societario non impedisce un secondo giudizio per bancarotta impropria in cui lo stesso sia considerato come operazione dolosa che ha causato (o concorso a causare) il dissesto.

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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2022 (ud. 26/11/2021), n. 1835, ha affrontato il tema della compatibilità dell’avvio (o del proseguimento) di un secondo procedimento per bancarotta impropria a seguito della definitiva conclusione del processo per il reato societario costitutivo della stessa con il principio ne bis in idem processuale di cui all’art. 649 c.p.p. (così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sent. 200/2016). La Corte, ripercorso il ragionamento della Consulta e descritta la cd. triade (condotta-nesso causale-evento, la cui coincidenza è necessaria perché possa parlarsi di bis in idem) ne esclude la sussistenza nel caso di specie, sottolineando come il reato di bancarotta coincida, in punto condotta, con il reato societario, ma richieda il quid pluris del dissesto e, naturalmente, del nesso causale con lo stesso.