argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la sentenza 6 dicembre 2018 n. 31652 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966, ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, nell’individuare il dipendente da licenziare, il datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto di atti discriminatori, deve agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che devono in generale guidare ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio. In presenza di un’esigenza di riduzione di personale adibito a mansioni fungibili, il nesso di causalità tra tale esigenza e il licenziamento può non rivestire una sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile; dunque, la selezione del lavoratore, non potendo essere compiuta liberamente, deve avvenire con applicazione di criteri obiettivi quali quello dei carichi di famiglia e dell’anzianità, previsti dall’art. 5 della Legge n. 223/1991.