<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Nullità parziale del brevetto

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 3 febbraio 2022, n. 3339, è stata chiamata ad accertare la violazione del brevetto per invenzione industriale di titolarità di una società a responsabilità limitata da parte di due società. In particolare, le ricorrenti contestavano la relazione del CTU nella quale la rivendicazione dipendente veniva considerata dotata di novità e altezza inventiva, ovvero brevettualmente valida. Tale conclusione conduceva all’applicazione dell’art. 76, comma 2 c.p.i. che prevede una nullità parziale e una limitazione del brevetto. La Suprema Corte – ritenendo il ricorso fondato – ha sottolineato come ex art. 76, comma 2 c.p.i. la parzialità della nullità comporti la limitazione del brevetto; tuttavia, vige un principio di conservazione della privativa industriale che garantisce la parte rimanente del brevetto dall’invalidità. La Corte di Cassazione, riprendendo la Sentenza n. 4739/2012, ha ricordato come tale fattispecie si presenti nel momento in cui la domanda di privativa contenga più elementi inventivi: l’istituto della nullità parziale permette la conservazione della validità delle rivendicazioni aventi i necessari requisiti di brevettazione, anche in caso di registrazione di altre rivendicazioni sprovviste dei medesimi. Fatta tale premessa, la Suprema Corte ha affermato come «la nullità parziale del brevetto prevista dall’art. 76, comma 2 c.p.i. […] è suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità di rivendicazione indipendente […] laddove il brevetto consti di altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come stato della tecnica».