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Con parere del 12 dicembre 2018 n. 7, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all’istanza di interpello formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito all’interpretazione dell’art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, concernente la base di calcolo del reddito delle libere professioniste ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alle medesime, nel caso in cui rientrino in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o abbiano conseguito un titolo di studio all’estero. A tal proposito, il Ministero ha chiarito che una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle citate disposizioni, continui ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno” percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’art. 70, comma 1, del citato decreto, proprio al fine di realizzare le tutele individuate dal legislatore nei confronti delle lavoratrici madri.