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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 17 febbraio 2022, n. 561 ha affermato, in tema di risarcimento del danno per perdita di valore di una partecipazione societaria causata da fatto illecito di un terzo, che il diritto di risarcimento spetta alla società e non al socio. Nel caso de quo, un soggetto, ex socio di una società a responsabilità limitata a base familiare, avviava un’azione risarcitoria nei confronti di tre istituti di credito per aver concesso un prestito finalizzato all’acquisto di una partecipazione di una società la cui situazione d’insolvenza era nota ai rappresentanti delle banche medesime. Tale artifizio avrebbe ridotto l’esposizione degli istituti suddetti e, contemporaneamente, portato garanzie ipotecarie. Il Tribunale di Roma ha evidenziato come l’operazione economica in esame avrebbe dovuto tradursi in una perdita di valore della partecipazione acquistata, con conseguenti danneggiamenti alla sfera familiare dell’attore. Non essendoci elementi provanti il danneggiamento diretto dell’ex socio, la domanda deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Il Tribunale di Roma ha richiamato la Sentenza n. 27346/2009 secondo cui «qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito».