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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 febbraio 2022, n. 4344, ha affermato che non sono responsabili i sindaci entrati in carica immediatamente dopo l’approvazione di un bilancio falso tramite il quale è stata proseguita illegittimamente l’attività sociale: in tale occasione non vi è, infatti, l’esigenza di una revisione della contabilità in assenza di concreti segnali di crisi. Inoltre, la valutazione di tali segnali e il momento della loro emersione sono ricompresi in quegli elementi di fatto non sindacabili sotto il profilo della legittimità. La Suprema Corte ha, in primo luogo, osservato come il sindaco già in carica al momento dell’approvazione del bilancio possegga precisi obblighi di controllo sul rispetto della legge e di assistenza assembleare ex artt. 2403 e 2405 c.c. Diverso, invece, è il caso del sindaco che abbia assunto l’incarico successivamente all’approvazione del bilancio: in tale caso, infatti, affinché si possa parlare di violazione degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, comma 2 c.c. deve esserci la mancata rilevazione di una evidente violazione e la mancata reazione a comportamenti di incerta legittimità. Il momento da cui deve essere valutato tale aspetto non può coincidere con quello dell’approvazione del bilancio, non essendo necessaria una revisione di tutta la contabilità in assenza di un giustificato motivo, ma da quello di emersione di specifici “segnali d’allarme”.